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Regolamento della Zona di Modena

by mythsmith last modified 2006-12-10 08:18
Approvato in data 21/11/2004

ART.1 COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA DI ZONA

Fanno parte dell'Assemblea:
      1. tutti i Capi e gli Assistenti Ecclesiastici censiti nella Zona di Modena;
      2. gli adulti in servizio educativo censiti nella Zona di Modena che stanno ancora completando l’iter formativo con diritto di voto,
             e solo elettorato attivo;
      3. i capi a disposizione censiti con solo diritto di parola e ad essere eletti.

ART.2 COMPOSIZIONE DEL CONVEGNO DI ZONA

Fanno parte del Convegno:
      1. tutti gli adulti in servizio educativo censiti nella Zona di Modena con diritto di voto e di parola;
      2. tutti i Capi a disposizione censiti nella Zona di Modena con solo diritto di parola.

ART.3 COMITATO DI ZONA

      1.     Il Comitato di Zona è composto da un Responsabile, da una Responsabile, da un Assistente Ecclesiastico e da 5 (cinque)
             Capi, di cui 2 (due) appartenenti al sesso minoritario.
      2.     Tutti i Capi in servizio o a disposizione censiti nella Zona di Modena possono essere eletti al Comitato di Zona in qualità di
             Responsabili o di membri al collegio.
      3.     Tutti gli adulti in servizio educativo o a disposizione che siano censiti nella Zona di Modena che abbiano già partecipato al
             CFA e abbiano già in corso la richiesta di Nomina a Capo, possono essere eletti in Comitato di Zona nella sola qualità di
             membri al Collegio.
      4.     I Capi eletti Responsabili di Zona entrano in carica all’inizio del nuovo anno scout (1° settembre); in caso di dimissioni o di
             elezioni al collegio l’effetto è immediato.
      5.     L’incarico in Comitato di Zona ha durata triennale rinnovabile una sola volta consecutivamente.
      6.     La durata degli incarichi di nomina è di due anni rinnovabili entro i limiti previsti dallo statuto

ART.4 DELEGATI ALL’ASSEMBLEA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA

I delegati all’Assemblea Regionale sono eletti come previsto dal Regolamento dell’Assemblea Regionale in vigore alla data
dell’Assemblea di Zona e portato preventivamente a conoscenza di tutti i Capi tramite il Consiglio di Zona.

ART.5 VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA E DEL CONVEGNO

      1.     Per la validità dell’Assemblea e del Convegno sono necessari almeno 4/5 (quattro quinti) dei Gruppi censiti e almeno il 50%+
             1 (cinquanta per cento più uno) degli aventi diritto al voto presenti in proprio o per delega.
      2.     Ogni Co.Ca. ha diritto di fare partecipare per delega fino a un quarto dei propri membri con diritto di voto, senza considerare
             eventuali arrotondamenti per eccesso.
      3.     Ogni membro dell'assemblea non può rappresentare più di una persona per delega.
      4.     All’inizio dei lavori e di ogni sessione di voto sarà verificato il numero legale a cura dei Responsabili di Zona.
      5.     Se in seguito a verifica si constata la mancanza del numero legale l’Assemblea o il Convegno sono sospesi.

ART.6 DELIBERAZIONI

      1.     Le deliberazioni vengono prese mediante simultanea votazione per alzata di mano o scheda bianca.
      2.     Le mozioni sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti espressi: a tal fine i voti degli astenuti, quando
             palesemente espressi, si sommano a quelli contrari.
      3.     Le votazioni riguardanti persone devono avvenire a scrutinio segreto;
      4.     Possono essere votate solo candidature di persone che in modo palese ed inequivocabile abbiano accettato la candidatura;
      5.     In caso di più candidati risultano eletti coloro che ricevano il maggior numero di voti oltre il quorum;
      6.     Se più candidati non raggiungono il quorum si procede al ballottaggio, ma se il candidato è unico e non raggiunge il quorum,
             si ripete la votazione.

ART.7 CONVOCAZIONE

La convocazione dell’Assemblea avviene a cura dei Responsabili di Zona con un congruo preavviso, comunque non inferiore a 2 (due)
mesi; tale termine può essere derogato su espressa delibera del Consiglio di Zona.
Alla formazione dell’ordine del giorno provvedono i Responsabili di Zona su proposta del Comitato e del Consiglio di Zona; ogni Co.Ca
può chiedere che vengano messi all’ordine del giorno argomenti di suo interesse, purchè presentati in tempo utile per esservi inseriti.
In ogni ordine del giorno deve essere inserita la voce “varie ed eventuali”.

ART.8 SVOLGIMENTO DEI LAVORI

La presidenza è assunta dai Responsabili di Zona che possono avvalersi di un Segretario e di tre Scrutatori; per l’esame di eventuali
mozioni viene formato, se necessario, un Comitato mozioni che, d’intesa con i presentatori può apporre modifiche formali alle mozioni
stesse, nonché coordinare tra loro le mozioni di contenuto analogo.
            -> Si raccomanda ai presidenti dell’Assemblea di osservare la più completa imparzialità

ART.9 DISCUSSIONE

Coloro che intendono parlare hanno la parola, salvo diverso avviso dei presidenti, nell’ordine d’iscrizione, mentre coloro che chiedono la
parola per mozione d’ordine hanno diritto alla parola al termine dell’intervento in corso.
Il dibattito sulle mozione d’ordine è solitamente limitato ad un intervento a favore e uno contro, quindi la mozione viene messa ai voti.

ART.10 REGOLAMENTO

La deliberazione di abrogazione totale del presente Regolamento non è valida se non è accompagnata da un nuovo testo che
sostituisca il precedente.


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